Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni [2, 394, 424, 427 c.c.]. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall’inabilitato [776, 785 c.c.] nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all’esercizio di una impresa commerciale[397, 2195 c.c.].
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