Art. 771 — Donazione di beni futuri

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri [1348], è nulla rispetto a questi [1419, 1421 c.c.], salvo che si tratti di frutti non ancora separati [820 c.c.].Qualora oggetto della donazione sia un’universalità di cose [816 c.c.] e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.