Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia [768 bis c.c.] nei modi seguenti:
1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.
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