L’azione di rescissione non è ammessa [764 c.c.] contro la vendita del diritto ereditario [477, 1542 ss. c.c.] fatta senza frode [1344 c.c.] a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.
L’azione di rescissione non è ammessa [764 c.c.] contro la vendita del diritto ereditario [477, 1542 ss. c.c.] fatta senza frode [1344 c.c.] a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.
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