Art. 756 — Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari [495, 668 c.c.] salvo ai creditori l’azione ipotecaria sul fondo legato e l’esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi [752 c.c.].