Nel caso in cui l’immobile è stato alienato [746 c. 2 c.c.] dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall’acquirente devono essere computati a norma dell’articolo precedente [art. 556 del c.c.].
Nel caso in cui l’immobile è stato alienato [746 c. 2 c.c.] dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall’acquirente devono essere computati a norma dell’articolo precedente [art. 556 del c.c.].
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