Art. 739 — Donazioni ai discendenti o al coniuge dell’erede. Donazioni a coniugi

L’erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge [569 c.c.], ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.