Art. 737 — Soggetti tenuti alla collazione

I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione [744 c.c.] direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile [556 c.c.].