Art. 726 — Stima e formazione delle parti

Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti [753 c.c.].Eseguita la stima, si procede alla formazione [727 c.c.] di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote [469, 727 c.c.].