L’esecutore testamentario deve rendere il conto [263 c.c.] della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno [703 c.c.].Egli è tenuto, in caso di colpa [703, 2043 c.c.] al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.Gli esecutori testamentari, quando sono più [700 c.c.], rispondono solidalmente per la gestione comune [1292 c.c., 4 c.p.c.].Il testatore non può esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione [109].
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