Art. 706 — Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario

Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione [713 c.c.] tra gli eredi dei beni dell’eredità. In questo caso si osserva il disposto dell’articolo 733.Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.