L’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto [706 c.c.].A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte [707, 709 c.c.].Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione [702 c.c.], salvo che l’autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno [709].L’esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia [1176, 2030 c.c.] e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell’eredità, ne chiede l’autorizzazione all’autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi [747 c.p.c.].Qualsiasi atto dell’esecutore testamentario non pregiudica [476 c.c.] il diritto del chiamato a rinunziare all’eredità [519 c.c.] o ad accettarla col beneficio d’inventario [484 c.c.].
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.