L’accettazione della nomina di esecutore testamentario [700 c.c.] o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione [456 c.c.], e deve essere annotata nel registro delle successioni.L’accettazione non può essere sottoposta a condizione [633, 1353 c.c.] o a termine [637, 1184 c.c.].L’autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato [749 c.p.c.], può assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante [481, 650, 1399, 749 c.p.c.].
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