Art. 700 — Facoltà di nomina e di sostituzione

Il testatore può nominare [701 c.c.] uno o più esecutori testamentari [629 c. 3 c.c.] e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare [702 c.c.], altro o altri in loro sostituzione.Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente [708 c.c.], salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.Il testatore può autorizzare l’esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio [710 c.c.].