I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti [820 c.c.] dei beni che formano oggetto della sostituzione.
I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti [820 c.c.] dei beni che formano oggetto della sostituzione.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.