Art. 688 — Casi di sostituzione ordinaria

Il testatore può sostituire all’erede istituito [691 c.c.] altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l’eredità [463, 467, 480, 519, 523 c.c.].Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.