L’alienazione che il testatore faccia della cosa legata [651 c.c.] o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto [1500 ss. c.c.], revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l’alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso [1427 c.c.], ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore [637, 651 c. 2 c.c.].Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un’altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione [667, 940 c.c.].È ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.
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