Art. 685 — Effetti del ritiro del testamento segreto

Il ritiro del testamento segreto [604, 608 c.c.], a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell’archivista [614, 617 c.c.] presso cui si trova depositato, non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento olografo [607 c.c.].