Art. 684 — Distruzione del testamento olografo

Il testamento olografo [602 c.c.] distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo [463 n. 5 c.c.].