Art. 674 — Accrescimento tra coeredi

Quando più eredi [675] sono stati istituiti con uno stesso testamento nell’universalità dei beni [588 c.c.], senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa [459, 462, 463 c.c.] o non voglia [519 c.c.] accettare, la sua parte si accresce agli altri [642, 675 ss., 773 c. 2 c.c.].Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l’accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima [588 c.c.].L’accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore [523, 688 ss. c.c.].È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione [467 c.c.].