Art. 673 — Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione

Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore [651 c.c.].L’obbligazione dell’onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile [1256 ss. c.c.].