Il legatario è tenuto all’adempimento del legato [662 c.c.] e di ogni altro onere [647 c.c.] a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata [662, 672, 793 c.c.].
Il legatario è tenuto all’adempimento del legato [662 c.c.] e di ogni altro onere [647 c.c.] a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata [662, 672, 793 c.c.].
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.