Nel legato alternativo la scelta spetta all’onerato [666 c.c.], a meno che il testatore l’abbia lasciata al legatario o a un terzo [1286 c.c.].
Nel legato alternativo la scelta spetta all’onerato [666 c.c.], a meno che il testatore l’abbia lasciata al legatario o a un terzo [1286 c.c.].
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