Art. 650 — Fissazione di un termine per la rinunzia

Chiunque ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà [649 comma 1 c.c.] di rinunziare [481, 519, 645 c.c.]. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare [749 c.p.c.].