Per l’adempimento dell’onere può agire qualsiasi interessato [629 c.c.].Nel caso d’inadempimento dell’onere, l’autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria [677 c.c.], se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l’adempimento dell’onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione [626, 647 c. 2, 2652 n. 1 c.c.].
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