Tanto all’istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere [549, 629, 671, 690 c.c.].Se il testatore non ha diversamente disposto, l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre all’erede o al legatario gravato dall’onere una cauzione [1179 c.c., 119, 750 c.p.c.].L’onere impossibile o illecito si considera non apposto [634]; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante [629, 647, 794 c.c.].