L’adempimento della condizione [633 c.c.] ha effetto retroattivo [456, 1360 c.c.]; ma l’erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti [820 c.c.] se non dal giorno in cui la condizione si è verificata [1361 c. 2 c.c.]. L’azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni [2948 c.c.].
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