Art. 645 — Condizione sospensiva potestativa senza termine

Se la condizione apposta all’istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa [1355 c.c.] e non è indicato il termine per l’adempimento, gli interessati possono adire l’autorità giudiziaria perché fissi questo termine [650, 749 c.p.c.].