Art. 642 — Persone a cui spetta l’amministrazione

L’amministrazione[641 c.c.] spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione [688 c.c.], ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l’erede condizionale vi è il diritto di accrescimento [674 ss. c.c.].Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l’amministrazione spetta al presunto erede legittimo [565 c.c.].In ogni caso l’autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti [643 c.c., 22 c.p.c.].