Art. 639 — Garanzia in caso di condizione risolutiva

Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva [633, 638, 1353 c.c.], l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre all’erede o al legatario di prestare idonea garanzia [1179 c.c., 119 c.p.c.] a favore di coloro ai quali l’eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse [640 c.c., 750 c.p.c.].