Art. 629 — Disposizioni a favore dell’anima

Le disposizioni a favore dell’animasono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.Esse si considerano come un onere a carico dell’erede o del legatario, e si applica l’articolo 648.Il testatore può designare una persona che curi l’esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l’adempimento [700].