Chiunque è in possesso di un testamento olografo [602 c.c.] deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione [608 c.c.], appena ha notizia della morte del testatore.Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [456 c.c.], che sia fissato un termine per la presentazione [621 c.c., 749 c.p.c.].Il notaio procede alla pubblicazione del testamento [623 c.c.] in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente [50 c.c.] o della sentenza che dichiara la morte presunta [58, 63 c.c.].Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario [685 c.c.].Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione [623 c.c.].Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale [587 c.c.] siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l’autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.
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