Art. 608 — Ritiro di testamento segreto od olografo

Il testamento segreto [604, 605 c.c.] e il testamento olografo [[n602cc] c.c.] che è stato depositato [620 c.c.] possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano [685c.c.].A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall’archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall’archivista medesimo.Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all’atto di consegna o di deposito.