Art. 605 — Formalità del testamento segreto

La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con una impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri [604 c.c.].Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l’atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, e l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità [606 c.c.].L’atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l’atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico [603 comma 3, 619 c.c.]. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti [607, 608 c.c.].