Art. 596 — Incapacità del tutore e del protutore

Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo [346 c.c.] e prima che sia approvato il conto [386 c.c., 263 c.p.c.] o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo [387 c.c.], quantunque il testatore sia morto dopo l’approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore [360, 599, 799 c.c.].Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.