Art. 585 — Successione del coniuge separato

Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato [151 2 c.c.] ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 548.