Art. 574 — Concorso di figli naturali e legittimi [ABROGATO]

[I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono meta della quota che conseguono i legittimi, purche complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell’eredita.I figli legittimi o i loro discendenti hanno facolta di pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima , la porzione spettante ai figli naturali.]