Art. 560 — Riduzione del legato o della donazione d’immobili

Quando oggetto del legato [649 c.c.] o della donazione [769 c.c.] da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall’immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente [720 c.c.].Se la separazione non può farsi comodamente [720] e il legatario o il donatario ha nell’immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile [556 c.c.], l’immobile si deve lasciare per intero nell’eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l’eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l’immobile compensando in danaro i legittimari.Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l’immobile, purché il valore di esso non superi l’importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario [536 c.c.].