La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata [2652 n. 8, 2690 n. 5 c.c.] che dai legittimari [536 c.c.] e dai loro eredi o aventi causa.Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione [458 c.c.].I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d’inventario [484 ss., 564, 2652 n. 8, 2690 n. 5 c.c.].
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