Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota [537-548] di cui il defunto poteva disporre [556 c.c.] sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima [558, 2652 n. 8, 2690 n. 5 c.c.].
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota [537-548] di cui il defunto poteva disporre [556 c.c.] sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima [558, 2652 n. 8, 2690 n. 5 c.c.].
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