L’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi [71, 73, 534, 535, 2652 n. 7 c.c., 22 c.p.c.].L’azione è imprescrittibile [948, 2934 c.c.], salvi gli effetti dell’usucapione [1158 ss. c.c.] rispetto ai singoli beni.
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