Art. 526 — Impugnazione per violenza o dolo

La rinunzia all’eredità si può impugnare solo se è l’effetto di violenza o di dolo [482, 483, 1324, 1434, 1435, 1439 c.c.].L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo [1442, 2934 c.c.].