Art. 525 — Revoca della rinunzia

Fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato [480 c.c.], questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità.