Art. 523 — Devoluzione nelle successioni testamentarie

Nelle successioni testamentarie [587 c.c.], se il testatore non ha disposto una sostituzione [688 c.c.] e se non ha luogo il diritto di rappresentazione [467 c.c.], la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’articolo 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell’articolo 677.