Art. 521 — Retroattività della rinunzia

Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato [524 ss.c.c.].Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione [769 ss. c.c.] o domandare il legato [649 ss. c.c.] a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile [536 ss. c.c.], salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.