Art. 518 — Separazione riguardo agli immobili

Riguardo agli immobili [812 c.c.] e agli altri beni capaci d’ipoteca [2810 c.c.], il diritto alla separazione si esercita mediante l’iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L’iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche [2827 ss. c.c.], indicando il nome del defunto e quello dell’erede, se è conosciuto, e dichiarando che l’iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo [2839 c.c.].Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado [2852 c.c.] della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l’erede o il legatario, anche se anteriori.Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche [2808 ss. c.c.].