Il diritto alla separazione riguardo ai mobili [812 c.c.] si esercita mediante domanda giudiziale.La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell’aperta successione [456 c.c.], il quale ordina l’inventario [769 ss. c.p.c.], se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.Riguardo ai mobili già alienati dall’erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.