La separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l’hanno esercitata [514 c.c.] a preferenza dei creditori dell’erede [490 c.c.].Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre garanzie sui beni del defunto.La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l’hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell’erede [490].
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