Se vi sono più eredi con beneficio d’inventario [510 c.c.], ciascuno può promuovere la liquidazione [503 c.c.]; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti [498, [498, 510 c.c.]. I coeredi che non si presentano sono rappresentati [1387] nella liquidazione dal notaio.
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