Art. 503 — Liquidazione promossa dall’erede

Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l’erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti [495, 504 c.c.].Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all’erede di valersi di questa procedura [498, 505 c.c.].